Non può esistere né è giuridicamente configurabile un atto di assenso implicito ad opere abusive

Consiglio di Stato, Sez. VII, Sent. 18.02.2025 n. 1382

L’elaborato grafico prodotto a sostegno dell’istanza di autorizzazione edilizia rappresentava anche le opere che sono state ritenute abusive con l’ordinanza di demolizione impugnata e, a detta dell’appellante, il mero fatto della rappresentazione di dette opere in quell’elaborato grafico equivale a loro legittimazione o, comunque, approvazione da parte dell’autorità comunale.

La conclusione cui giunge l’appellante, tuttavia, è priva di fondamento perché non può esistere né è giuridicamente configurabile un atto di assenso implicito ad opere abusive, non fondato sull’esplicito, e consapevole, riconoscimento della loro esistenza difforme dagli strumenti urbanistici e/o dai titoli edilizi e, nel caso di specie, semplicemente rappresentate in un elaborato grafico a corredo di una istanza volta ad ottenere l’autorizzazione per altre e diverse opere, poi regolarmente, queste sole sì, assentite dall’amministrazione comunale.

Era dunque preciso dovere dell’amministrazione comunale perseguire anche a distanza di tempo l’abbattimento di opere abusive, mai assentite né esplicitamente né implicitamente, né – si deve solo qui aggiungere – vertenze tributarie relative all’ICI sull’immobile di cui è causa, estranee all’oggetto del presente giudizio (la legittimità dell’ordine demolitorio), o il d.l. n. 69 del 2024, conv. in l. n. 105 del 2024, possono, diversamente da quanto assume l’appellante anche nelle memorie o con i documenti da ultimo depositati in vista dell’udienza pubblica, avvalorare tale tesi, non potendosi far coincidere per le ragioni sopra dette, ai sensi di tale legge (art. 1, comma 1, lett. b), la predetta autorizzazione edilizia n. 34/2002 con lo stato legittimo dell’immobile come quello risultante dall’ultimo progetto approvato dal Comune e, dunque, con il qui preteso riconoscimento dall’esistente.

Il motivo, pertanto, va respinto.