TAR Sicilia – Catania, Sez. I, Sent. 10.02.2025 n. 531
In assenza di una precisa definizione normativa, pertanto, la nozione di “recupero edilizio” non descrive le tipologie di interventi edilizi, ma si declina come una determinata finalità che, seppur avente un ambito semantico comune, non consente una completa sovrapposizione tra nozioni edilizie e paesaggistiche, giacché volti a limitare e contenere il “carico urbanistico” – ossia degli “abitanti potenzialmente insediabili” in un determinato territorio e pertanto influenti sulla relativa domanda di strutture e opere collettive parametrata secondo gli standards previsti dal D.M. n. 1444/1968 – e il “carico paesaggistico” di un intervento che può non esaurirsi nella sua mera percepibilità esterna – diretta e immediata –, ma può tenere conto dei potenziali effetti sulla stabilità e sulla conformazione del profilo esterno dell’area interessata: così la realizzazione di volumi interrati non percepibili esternamente può assumere rilevanza paesaggistica, non di per sé, ma in quanto potenzialmente incidente sullo specifico valore paesaggistico tutelato, avendo riguardo, ad esempio, al regolare sviluppo della vegetazione (Cons. Stato, sez. VI, 4 gennaio 2021, n. 40), alla conservazione e protezione del manto arboreo (Cons. Stato, sez. IV, 30 novembre 2020, n. 7579) e al potenziale effetto alterante dello stato dei luoghi.
Affermata la specificità della nozione di recupero edilizio in ambito paesaggistico, con riferimento al caso in esame, occorre in primo luogo evidenziare come le disposizioni del PTP non impediscano tout court il recupero edilizio con variazione d’uso, ma lo precludano solo ove tale variazione comporti “ampliamenti o variazione tipologica”.
Il giudizio di variazione tipologica si inserisce nel tradizionale ambito tecnico-discrezionale riservato all’ente di tutela, mentre la nozione di “ampliamento” sotto il profilo paesaggistico si declina in modo qualitativamente diverso rispetto a quello edilizio, poiché ciò che rileva – come già detto – non è l’aumento del carico urbanistico, ma l’alterazione dei valori paesaggistici oggetto di tutela che sono in modo autoevidente compromessi – con conseguente rigetto dell’istanza di autorizzazione paesaggistica – ove l’ampliamento sia visibilmente percepibile poiché implicante la modifica della sagoma dell’edificio (che non comprende la porzione dell’edifico entroterra) o con la realizzazione un nuovo volume emergente dal suolo.
Per ulteriori informazioni o per richiedere una consulenza, si invita a contattare info@sentenzeappalti.it