TAR Lazio – Roma, Sez. II, Sent. 27.03.2023 n. 5219
L’onere di provare l’epoca di costruzione di un manufatto ricade sul proprietario dell’immobile, in ossequio al principio di vicinanza della prova.
Deve rilevarsi come tale onere non ricada in alcun modo sull’Amministrazione, la quale non è tenuta, prima di adottare un provvedimento sanzionatorio, ad effettuare accertamenti sull’epoca di realizzazione di un ipotetico manufatto preesistente, incombendo sul proprietario l’onere di fornirne la prova.
Secondo l’indirizzo espresso dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 9 del 2017 “[…] L’interesse del privato al mantenimento dell’opera abusiva è necessariamente recessivo rispetto all’interesse pubblico all’osservanza della normativa urbanistico-edilizia e al corretto governo del territorio”, non abbisognando, quindi, l’ordinanza di demolizione, in quanto atto ad adozione e contenuti vincolati, di alcuna comparazione dell’interesse pubblico al rispetto della disciplina urbanistico – edilizia con l’interesse privato sacrificato, e nemmeno della valutazione di un affidamento alla conservazione della situazione di fatto, che il decorso del tempo non potrebbe mai legittimare, atteso che l’abusività di un’opera edilizia costituisce già di per sé presupposto per l’applicazione della prescritta e vincolata sanzione demolitoria, con conseguente mancanza di un obbligo di motivazione che sorregga l’ordine di demolizione, neanche quanto a comparazione dei contrapposti interessi e prevalenza di quello pubblico.