Onere di motivazione diniego AUA per impianti di smaltimento rifiuti

TAR Campania – Napoli, Sez. V, Sent. 30.01.2025 n. 812

La prima sentenza (cioè la n. 3479 del 2023) ha annullato il diniego di AUA poiché “l’autorità procedente ha esercitato in modo illegittimo il proprio potere discrezionale di definizione delle posizioni prevalenti, esternando una motivazione che risulta inadeguata e non congruente con quanto risulta dagli atti del procedimento”. La sentenza in particolare evidenziava che la regione – muovendo dal presupposto che: « i) il Puc adottato dal Comune di OMISSIS, sebbene oggetto di contestazione da parte della Società, non risulta ad oggi revocato ed è pertanto vigente»; ii) «il parere negativo della Provincia evidenzia un possibile pregiudizio di tipo paesaggistico dato dalla realizzazione dell’impianto oggetto del presente procedimento» – aveva ritenuto «prevalenti la tutela del paesaggio, della pianificazione urbanistica, della salute pubblica e dell’ambiente e quindi i pareri negativi della Provincia di OMISSIS e del Comune di OMISSIS».

In merito a questa motivazione il Consiglio di Stato rilevava che essa risulta inadeguata: 1) “in primo luogo” perché “si afferma di volere dare prevalenza anche alla tutela della salute pubblica e dell’ambiente con richiamo ai pareri negativi di Provincia e Comune che non hanno, però, una specifica competenza nelle suddette materie”; 2) “in secondo luogo”, perché si richiamano esigenze di tutela urbanistica “ma sulla base del mero riferimento ad uno strumento urbanistico che risulta solo adottato e non anche approvato e ciò senza che venga fatto, nella parte finale del provvedimento, alcun richiamo alle misure di salvaguardia, che avrebbero comunque valenza limitata nel tempo”; 3) “in terzo luogo”, perché si richiamano “esigenze di tutela del paesaggio facendo riferimento ad un «possibile pregiudizio» senza prendere espressa posizione in ordine alla effettiva sussistenza di una fascia fluviale di rispetto”; 4) “infine”, perché “non viene neanche effettuato un giudizio di bilanciamento che tenga conto che tre Autorità di settore hanno espresso parere favorevole”.

La successiva sentenza n. 1572 del 2024 ha poi dichiarato nulli gli atti adottati in sede di riesercizio del potere dalla regione, chiarendo che illegittimamente la regione aveva “proceduto a riesercitare il potere anche in relazione alle parti dell’originario procedimento autorizzatorio che non sono state incise dalla predetta pronuncia di annullamento”, in violazione del principio secondo cui, in seguito a un annullamento giurisdizionale, l’amministrazione “è tenuta a rinnovare il procedimento soltanto in relazione alle fasi viziate da illegittimità”; il Consiglio di Stato riteneva, quindi, che “la Regione avrebbe dovuto riprendere l’iter del procedimento, mantenendo fermi i segmenti procedimentali immediatamente antecedenti a quello annullato, limitandosi a motivare differentemente il provvedimento conclusivo sulla base dell’istruttoria copiosa e completa già effettuata”.

Va anche precisato che, benché la sentenza n. 3479 del 2023 nel dispositivo reciti “… annulla i provvedimenti impugnati … in primo grado”, la sentenza n. 1572 ha chiarito che la regione si sarebbe dovuta limitare “a motivare differentemente il provvedimento conclusivo” sulla base dell’istruttoria svolta. In pratica i pareri espressi nella seduta della conferenza di servizi del 7 giugno 2021 dal comune di Teano e dalla provincia di Caserta non sono stati oggetto di annullamento, avendo la regione piuttosto l’onere di approfondirne (verificandone la fondatezza/infondatezza) i contenuti.

Tutto ciò significa che, a differenza di quanto sostenuto, sia pure con diversità di accenti, dai vari ricorrenti in merito alla necessità di riapertura e di “aggiornamento” all’attualità dell’istruttoria tenendo conto di tutte le sopravvenienze: a) la regione si sarebbe dovuta limitare a rideterminarsi sull’istanza della OMISSIS “sulla base dell’istruttoria copiosa e completa già effettuata”; b) a tal fine avrebbe dovuto procedere all’esame dei vari pareri e, in particolare, alla valutazione di quei profili dei pareri del comune di OMISSIS e della provincia il giudizio sui quali era stato ritenuto insufficiente dalla sentenza n. 3479 del 2023, evidentemente senza possibilità, per il comune di OMISSIS e per la provincia di OMISSIS, di introdurre ulteriori elementi, diversi da quelli già introdotti coi pareri negativi, e nel rispetto degli ulteriori vincoli conformativi derivanti in particolare dalla sentenza n. 5033 in data 11 settembre 2023 ormai passata in giudicato (con la quale questo Tribunale ha respinto il ricorso del comune di OMISSIS contro il provvedimento che ha definito positivamente il procedimento di valutazione di impatto ambientale relativo all’impianto della OMISSIS). Di qui l’infondatezza delle censure in merito alla mancata riapertura dell’istruttoria e alla valutazione delle sopravvenienze; tali censure, infatti, si pongono in contrasto con quanto statuito dal Consiglio di Stato nelle sentenze più volte letteralmente citate.

Il tutto coerentemente ai principi consolidati in materia di riesercizio del potere amministrativo a seguito di annullamento in sede giurisdizionale e della formazione del giudicato (che “copre il dedotto e il deducibile”), che richiedono che l’attività sia rinnovata a partire dall’atto giudicato illegittimo e la nuova determinazione sia eseguita tendenzialmente “ora per allora” cioè riportandosi alla situazione esistente al momento dell’atto illegittimo; ciò risponde del resto anche a esigenze di effettività della tutela giurisdizionale, particolarmente evidenti nel caso in esame dato che l’originaria istanza della OMISSIS risale addirittura al giugno 2014 e una piena rinnovazione dell’istruttoria, da un lato, implicherebbe un appesantimento del procedimento in violazione di elementari esigenze di economicità e, dall’altro, in pratica priverebbe in larga misura la OMISSIS delle utilità assicuratele dai vari giudicati favorevoli alle sue posizioni ottenuti nel corso del tempo (in disparte poi il rilievo – da ribadire – che una simile piena rinnovazione si porrebbe in contrasto con la sentenza n. 1572 del 2024 del Consiglio di Stato, che è inequivoca nell’affermare che la nuova determinazione della regione sarebbe dovuta avvenire “sulla base dell’istruttoria copiosa e completa già effettuata”).

Così delimitato l’ambito delle valutazioni da operare a cura della regione Campania, va osservato che essa avrebbe quindi dovuto considerare le riserve in merito alla compatibilità urbanistica e paesaggistica dell’impianto realizzando sollevate dai pareri del comune e della provincia (prescindendo da esigenze, per così dire, generali, di tutela della salute e dell’ambiente per le quali tali enti sono sforniti di specifica competenza) e quindi operare il bilanciamento tra i pareri negativi e quelli positivi, stabilendo a quali si dovesse dare la prevalenza, fermo restando che la prevalenza dei pareri favorevoli sarebbe stata “in re ipsa” solo se, in sede di rivalutazione dei pareri negativi, le ragioni poste a fondamento di tali pareri fossero risultate non fondate (come sostenuto dalla OMISSIS nei suoi scritti difensivi in cui, anche richiamando quanto statuito dalle sentenze rese nei giudizi sui due precedenti dinieghi di autorizzazione e nella sentenza sulla valutazione di impatto ambientale, ha sostenuto la piena compatibilità con la strumentazione urbanistica comunale e paesaggistica regionale e provinciale dell’ubicazione dell’impianto).