Consiglio di Stato, Sez. VI, Sent. 12.01.2024 n. 405
In linea con la giurisprudenza della Sezione, alla quale il Collegio intende dare continuità, va ribadito che:
– l’ordine di demolizione, conseguente alla realizzazione di opere eseguite in assenza o in difformità del titolo edilizio, ha carattere doveroso e vincolato e, pertanto, non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento (ex aliis, tra le più recenti, Cons. Stato, sez. VI, n. 4794 del 2023);
– l’ordine di demolizione di un abuso edilizio è atto vincolato e non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di questo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, non essendovi alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva che il mero decorso del tempo non sana (ex aliis, tra le più recenti, Cons. Stato, sez. VI, n. 3001 del 2023);
– nell’ipotesi di abusi edilizi, l’ordine di demolizione è un atto vincolato, non potendo in alcun modo ammettersi l’esistenza di un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che non può essere legittimata dal decorso di un lungo lasso di tempo (ex aliis, tra le più recenti, Cons. Stato, sez. VI, n. 755 del 2023).