TAR Lazio – Roma, Sez. IV-ter, Sent. 04.12.2023 n. 18133
Come evidenziato in precedenza, al Collegio rimane da decidere unicamente il punto – ancora non definito con la più volte richiamata sentenza parziale – circa la sussistenza o meno di possibili problemi alla statica dell’edificio determinati dalla demolizione della parte abusiva, in quanto originariamente priva di titolo edilizio e non condonata, oggetto dell’ordinanza impugnata con i secondi motivi aggiunti.
Al riguardo, stante il carattere squisitamente tecnico della questione, che esula dalle competenze del decidente, è stata disposta una verificazione, compiutamente eseguita con deposito in giudizio della relativa perizia corredata di documentazione a supporto. […]
Dato il chiaro ed inequivocabile tenore della relazione del verificatore, dalla quale non vi è ragione di discostarsi, il secondo ricorso per motivi aggiunti è fondato e deve accogliersi nella parte in cui contesta l’operato dell’Amministrazione nel comminare la sanzione demolitoria, senza un previo accertamento di idoneità statica (punto 7, pag. 12).
Di conseguenza l’ordinanza gravata va annullata, in quanto prevede la demolizione delle opere abusive e la previsione di una sanzione pecuniaria pari a 15.000,00 € in caso di inottemperanza all’ordine di demolizione (che si è detto non deve essere eseguito).