Consiglio di Stato, Sez. IV, Sent. 02.04.2025 n.2808
9. Il Collegio osserva che l’installazione dei pannelli sulle coperture degli edifici non è dubbio che crei un certo impatto visivo, ciò che giustifica la valutazione di incidenza paesaggistica dell’impianto in zone vincolate.
10. Tuttavia, la normativa di riferimento nel tempo ha introdotto semplificazioni che mirano a incentivare la diffusione delle rinnovabili, nell’ottica di contemperare l’interesse pubblico alla tutela del paesaggio con l’altrettanto rilevante interesse pubblico volto all’incremento della produzione di energia da fonti alternative.
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14. Il passaggio alla produzione di energia da fonti rinnovabili costituisce, infatti, un obiettivo di interesse nazionale.
Deve ritenersi, pertanto, non più possibile applicare ai pannelli fotovoltaici categorie estetiche tradizionali, le quali condurrebbero inevitabilmente alla qualificazione di questi elementi come intrusioni.
La presenza del fotovoltaico sul tetto, alla luce delle sopravvenute esigenze energetiche, non può essere più percepita in assoluto come fattore di disturbo visivo.
L’attenzione deve quindi essere focalizzata sulle modalità con cui i pannelli fotovoltaici sul tetto sono inseriti negli edifici che li ospitano e nel paesaggio circostante.
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15. La motivazione del diniego pecca anche sotto altro profilo.
Secondo la Commissione locale, e della stessa Soprintendenza (in ragione del richiamato parere reso sul progetto di cui alla pratica […]), “i pannelli fotovoltaici per quantità, visibilità e mancanza di qualunque elemento di mitigazione ambientale risultano incompatibili con il contesto paesaggistico di riferimento”.
Non v’è dubbio che la Soprintendenza abbia un ampio potere di discrezionalità tecnica.
Tuttavia, per quanto appena sopra chiarito, il diniego dell’autorizzazione paesaggistica, per costante giurisprudenza, deve essere adeguatamente giustificato: è, quindi, necessario indicare le ragioni per cui un manufatto non può inserirsi in un contesto e quali sono gli elementi specifici da tutelare con cui contrasterebbe.
15.1. L’articolo 11, comma 6, del d.p.r. n. 31 del 2017 dispone, infatti, che “In caso di esito negativo della valutazione … l’amministrazione procedente … ne dà comunicazione all’interessato, comunicando contestualmente i motivi che ostano all’accoglimento dell’istanza e le modifiche indispensabili affinché sia formulata la proposta di accoglimento”.
15.2. Sotto questo profilo, è mancato anche il c.d. “dissenso costruttivo”.
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16. Va aggiunto che gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili sono qualificati come opera di pubblica utilità. Questo significa che le motivazioni del diniego devono essere particolarmente stringenti.
L’installazione del fotovoltaico sul tetto può, infatti, essere vietata in modo assoluto solo nella “aree non idonee” individuate dalla Regione.
Negli altri casi, la compatibilità dei pannelli fotovoltaici sul tetto deve essere esaminata caso per caso.
Per ulteriori informazioni o per richiedere una consulenza, si invita a contattare info@sentenzeappalti.it