TAR per la Campania, Sez. II, Sent. 07.03.2025 n. 1839
L’art. 31 D.P.R. 380/2001, prevede la sanzione della demolizione nei casi di opere realizzate in assenza, totale difformità, ovvero variazione essenziale rispetto al titolo edilizio.
La totale difformità si verifica ove l’edificio realizzato sia radicalmente diverso per caratteristiche tipologiche e volumetriche, di tal che l’opera è da equiparare a quella posta in essere in assenza di permesso di costruire (Cassazione civile sez. II, 16/10/2024, n.26828).
In base al disposto dell’art. 32 D.P.R. 380/2001, configurano variazioni essenziali rispetto al titolo edilizio,” a) mutamento della destinazione d’uso che implichi variazione degli standards previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968;
b) aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio da valutare in relazione al progetto approvato;
c) modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato ovvero della localizzazione dell’edificio sull’area di pertinenza;
d) mutamento delle caratteristiche dell’intervento edilizio assentito;
e) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti procedurali.
2. Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono sulla entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative.
3. Gli interventi di cui al comma 1, effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico, ambientale e idrogeologico, nonché su immobili ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono considerati in totale difformità dal permesso, ai sensi e per gli effetti degli articoli 31 e 44.”.
Le difformità indicate nell’ordinanza di demolizione configurano modifiche del distributivo interno, delle forometrie sui prospetti, delle altezze interne –senza che sia contestata la modifica di quella esterna – della conformazione del tetto, la realizzazione di taluni vani tecnici e un limitato incremento della superficie del vano ascensore non parametrata alla volumetria complessiva dell’edificio.
Le suddette difformità, per come descritte, non appaiono sussumibili nelle fattispecie descritte dagli artt. 31 e 32 D.P.R. 380/2001, non essendo desumibile dall’atto una radicale trasformazione dell’edificio rispetto a quanto autorizzato.
[…]
2. Il ricorso, pertanto, è fondato nei limiti del difetto di istruttoria e motivazione in ordine alla qualificabilità delle difformità come idonee ad integrare le fattispecie previste dagli artt. 31 e 32 D.P.R. 380/2001.
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