Le ricorrenti, in qualità di proprietarie (…) in immobili confinanti con quello nel quale il nuovo manufatto sarebbe stato realizzato avevano sin dall’inizio piena legittimazione a conoscere sia i titoli in base ai quali tale costruzione è avvenuta, sia gli atti ed i documenti posti dal vicino alla base della sua domanda di permesso di costruire sia, infine, le iniziative intraprese, nel caso, dall’Amministrazione Comunale al fine controllare l’esatta esecuzione dei lavori e di reprimere eventuali abusi, poiché, come evidenziato anche dalla costante giurisprudenza amministrativa, “il vicino ha un interesse concreto, personale ed attuale, ad accedere ai permessi edilizi rilasciati al proprietario del terreno confinante per tutelare le proprie posizioni giuridico – economiche (escludere rischi di danni alla sua proprietà) e/o per far rispettare le norme urbanistiche. I titoli edilizi sono atti pubblici, perciò chi esegue le opere non può opporre un diritto di riservatezza” (T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. II 4 febbraio 2016 n. 374; T.A.R. Marche Sez. I 7 novembre 2014 n. 923).
Dall’altro lato, poi, “il subprocedimento di acquisizione dell’eventuale opposizione del controinteressato deve svolgersi entro i termini di conclusione del procedimento principale che sono di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza”, cosicché “la presenza di controinteressati non … (divenga) motivo per un rinvio sine die della decisione sull’accesso” (cfr. TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 28.12.2017 n. 2517).