TAR Campania – Napoli, sez. II, 05.04.2022, n. 2323
Ed invero, è noto come l’art. 15 del D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380 preveda che “nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori” e che “il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l’opera deve essere completata, non può superare tre anni dall’inizio dei lavori. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita” tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga; è altresì noto come, secondo l’orientamento prevalente nella giurisprudenza amministrativa, la decadenza del permesso di costruire per inutile decorrenza dei suindicati termini opera di diritto in conseguenza dell’inutile decorso del tempo, e non dipende da un atto amministrativo, che ove intervenga assume comunque carattere meramente dichiarativo (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 20 novembre 2017, n. 5324), e ciò al fine di non far conseguire la decadenza ad un comportamento dell’Amministrazione, con possibili disparità di trattamento tra situazioni identiche (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 18 maggio 2012, n. 2915, Consiglio di Stato, Sez. IV, 15 aprile 2016, n. 1520; Consiglio di Stato, Sez. IV, 11 aprile 2014, n. 1747).
E’ altresì noto come secondo la condivisibile giurisprudenza, “l’inizio lavori, ai sensi dell’art. 15, comma 2, D.P.R. n. 380 del 2001 (T.U. Edilizia), deve intendersi riferito a concreti lavori edilizi che possono desumersi dagli indizi rilevati sul posto. Pertanto i lavori debbono ritenersi iniziati quando consistano nel concentramento di mezzi e di uomini, cioè nell’impianto del cantiere, nell’innalzamento di elementi portanti, nella elevazione di muri e nella esecuzione di scavi preordinati al gettito delle fondazioni del costruendo edificio per evitare che il termine di decadenza del permesso possa essere eluso con ricorso ad interventi fittizi e simbolici” ( cfr. ex plurimis, Consiglio di Stato, Sez. VI, 19 settembre 2017, Consiglio di Stato, Sez. IV, 24.01.2018 n° 467). […]
Ciò in quanto, se è indubitabile che la proroga del citato termine annuale ben possa essere accordata, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell’opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all’inizio dei lavori, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari (cfr. ex multis T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 10/04/2018, n.603, T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 07/11/2018, n.2522), è altresì indubitabile che la richiesta di proroga debba essere in ogni caso presentata prima della decorrenza del termine ultimo previsto nel titolo edilizio (cfr. T.A.R. Abruzzo Pescara, sez. I, 05/11/2018, n.333, Consiglio di Stato sez. IV, 26/04/2018, n.2508, T.A.R. Valle d’Aosta, 18/04/2018, n.26) e ciò proprio in virtù del fatto che la pronunzia di decadenza del permesso a costruire ha mera natura ricognitiva del venir meno degli effetti del permesso a costruire per l’inerzia del titolare a darvi attuazione, oltre che un carattere strettamente vincolato all’accertamento del mancato inizio e completamento dei lavori entro i termini stabiliti dall’art 15 D.P.R. 380/01 citato.