Pianificazione territoriale: la P.A. ha ampio potere discrezionale

Consiglio di Stato, Sez. III, Sent. 07.05.2024 n. 4085

In linea generale, occorre ricordare che le scelte fatte dall’Amministrazione in sede di formazione e approvazione dello strumento urbanistico sono caratterizzata da ampia discrezionalità, che non è sindacabile dal giudice salvo che siano fondate su errori di fatto oppure risultino abnormi o irrazionali (tra le tante, si v. Cons. St., sez. V, sent. n. 1422 del 2021) e che la destinazione agricola di un’area può giustificarsi anche per l’esigenza di assicurare un ordinato governo del territorio, impedendo un’ulteriore edificazione o un congestionamento della zona e mantenendo un rapporto equilibrato tra parti libere e parti edificate o industriali dello spazio urbano (tra le tante, si v. Cons. St., sez. IV, sent. n. 407 del 2018).