TAR Lazio – Roma, Sez. II-quater, Sent. 12.03.2025 n. 5211
Occorre, infine, precisare che non assume rilievo, ai fini della presente controversia, il contenuto della circolare della Regione Lazio n. 1566357 del 2024 (depositata in giudizio dal ricorrente il 17 gennaio 2021), recante “Indicazioni operative per i procedimenti di accertamento di conformità urbanistica disciplinati dall’art. 36-bis del d.P.R. n. 380/2001, con particolare riferimento all’accertamento di compatibilità paesaggistica di cui ai commi 4 e 5-bis”.
Posto che esula del presente giudizio ogni questione relativa alla portata applicativa di detto art. 36-bis, introdotto dal più volte citato d.l. n. 69 del 2024, mette conto chiarire come la circolare in discorso si riferisca, com’è evidente essendo stata emanata il 20 dicembre 2024, a tale decreto nella versione risultante dalle modifiche allo stesso apportate in sede di conversione ad opera della legge n. 105 del 2024. Ne deriva che laddove l’atto afferma che “non sono comunque considerate variazioni essenziali, neppure ove realizzate in area sottoposta a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico ed ambientale, nonché su immobili ricadenti in aree naturali protette nazionali e regionali: i) la modifica della localizzazione del fabbricato quando, a prescindere dai limiti stabiliti nel comma 1, lettera f), rimangono invariate le destinazioni d’uso, la sagoma, il volume, le superfici, l’altezza della costruzione e sempre che la nuova localizzazione non contrasti con leggi, norme e regolamenti; […]”, esso tiene conto dell’avvenuta abrogazione del secondo periodo dell’art. 32, comma 3, del d.P.R. n. 38 del 2001 disposta, per l’appunto, dalla legge n. 105 del 2024, la quale, però, come già sottolineato, non era entrata in vigore al momento dell’adozione del provvedimento impugnato.