Procedimento VIA: il parere della soprintendenza non ha carattere vincolante

TAR Calabria – Catanzaro, Sez. I, Sent. 14.01.2025 n. 57

Il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento.

In sostanza la società istante lamenta l’illegittimità del provvedimento finale, emesso il 21.3.2024, nella parte in cui è basato sul solo parere del Settore Infrastrutture Energetiche (Settore 7) e non sulle posizioni prevalenti espresse in seno alla conferenza di servizi, nonché nella parte in cui non tiene debitamente conto della prevalenza assiologica del provvedimento di Via dal contenuto favorevole (invalidità in senso stretto del provvedimento impugnato).

Con un ulteriore blocco di motivi, poi, denuncia l’invalidità derivata della decisione finale per essere la stesa basata sul Parere del Settore 7 del 27.10.2021, assunto con eccesso di potere e, a sua volta basato sul parere della Soprintendenza Archeologica, viziato per plurimi motivi di merito (invalidità derivata del provvedimento impugnato).

Entrambe le doglianze sono fondate.

Quanto al primo aspetto va rilevato che il tema del valore da assegnare, in seno al procedimento di PAUR, al parere reso dalle amministrazioni portatrici di interessi sensibili è mutato nel tempo, anche in considerazione del rinnovato favor riconosciuto a livello europeo verso forme di produzione di energie rinnovabili.

A fronte quindi di una giurisprudenza passata – propensa a concludere per la non censurabilità della decisione amministrativa nella parte in cui ha ritenuto “prevalente” la posizione dell’amministrazione preposta alla tutela di interessi sensibili (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I. 26 agosto 2013, n. 1247) e a non ritenere ostativo a tale conclusione nemmeno il modulo della conferenza di servizi, basato sulle posizioni prevalenti, in caso di dissenso espresso da un’Amministrazione preposta alla tutela di un interesse sensibili – la giurisprudenza più recente valorizza la valutazione discrezionale finale dell’autorità decidente.

In tal senso va rammentato che il parere negativo opposto da una delle Amministrazioni partecipanti, ancorché tenuta a manifestare un parere vincolante, non può produrre l’effetto di impedire la prosecuzione del procedimento, svolgendo semplicemente la funzione di rappresentazione degli interessi di cui detta Amministrazione è portatrice, comunque rimessi alla valutazione discrezionale finale dell’autorità decidente, la quale rimane libera di recepire o meno quanto osservato nel parere (cfr. anche Cass., Sez. Un., 1 febbraio 2021, n. 2155).

Negli stessi termini “anche in presenza di pareri negativi l’Amministrazione procedente può, sulla scorta di una valutazione discrezionale delle posizioni prevalenti, addivenire ad una determinazione conclusiva dell’iter autorizzativo di segno positivo, rimanendo la stessa libera di recepire o meno quanto espresso dalle Amministrazioni in sede di conferenza di servizi” (TAR Lazio Roma, Sez. V, 15.9.2022, n. 11870).

Tanto premesso, quindi, la determinazione conclusiva impugnata è illegittima nella parte in cui l’amministrazione procedente, al fine di negare la richiesta autorizzazione, si limita a richiamare acriticamente il contenuto del parere negativo espresso dal Settore 7, qualificato come “fulcro” del PAUR, in quanto costituente il titolo abilitativo, essendo tenuta invece a comporre gli interessi in concorso e ad adottare un provvedimento finale che sia esito di una autonoma valutazione, tuttavia non presente nella motivazione. Tanto tenuto conto anche di due fattori ulteriori: e cioè la sussistenza, nell’ambito del procedimento di un atto di VIA positivo, come tale espressione di una valutazione parimenti relativa a interessi sensibili di cui, andava dato conto in sede motivazionale da parte dell’amministrazione procedente; l’erronea considerazione, presente nel provvedimento di diniego del Settore 7, della natura vincolante del parere espresso dalla Soprintendenza di cui si dà atto funditus al punto che segue.

Per le ragioni suesposte, quindi, la determinazione conclusiva del procedimento di PAUR va annullata.

In disparte le considerazioni che precedono, sussiste, peraltro, anche il denunciato profilo di illegittimità derivata rinveniente dall’atto di dissenso espresso dal Settore 7 il 27.10.2021, nella parte in cui il Settore Infrastrutture Energetiche ha, erroneamente, considerato come obbligatorio ed anche vincolante il parere reso dalla Soprintendenza Archeologica il 25.01.2021.

Occorre infatti premettere che, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 199/2021, in relazione alle aree c.d. idonee, prescrive che “nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, ivi inclusi quelli per l’adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, l’autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante”.

D’altra parte, nello specifico caso di realizzazione di un impianto eolico, l’art. 30, co. 2, del d.l.. n. 77 del 31 maggio 2021 dispone che “Nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela paesaggistica, il Ministero della cultura si esprime nell’ambito della conferenza di servizi con parere obbligatorio non vincolante”.

Deve quindi richiamarsi, in quanto condivisibile, il principio di diritto, estensibile al caso concreto, secondo cui “il contestato parere negativo della Soprintendenza non può essere qualificato di tipo vincolante e pertanto non risulta ostativo al rilascio della VIA e dell’autorizzazione ex art. 12 D.Lg.vo n. 387/2003, anche se consente alla stessa Soprintendenza di esprimere nell’ambito della Conferenza di servizi la propria valutazione sulla compatibilità dell’impianto in questione con i suindicati valori archeologici e/o paesaggistici, che, se negativa, può essere disattesa dal provvedimento regionale, conclusivo del procedimento, con adeguata e congrua motivazione” (TAR Basilicata, sez. I, n. 11 del 2021).

Alla luce del quadro normativo di riferimento, pertanto, l’atto di diniego emesso dal Settore 7, a sua volta richiamato dalla determinazione finale della conferenza di servizi, nella parte in cui qualifica il parere della Soprintendenza come vincolante non soltanto sulla conformità urbanistica e al QTRP ma anche sui procedimenti del Settore scrivente, incorre in un errore di qualificazione, foriero di illegittimità sotto il profilo logico e motivazionale.

Resta assorbita ogni ulteriore questione.