Rapporto tra autorizzazione paesaggistica e titolo edilizio

Consiglio di Stato, Sez. IV, Sent. 04.09.2023 n. 8150

Come da giurisprudenza consolidata sul punto, l’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo rispetto agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio.

I due atti di assenso, quello paesaggistico e quello edilizio, operano su piani diversi, essendo posti a tutela di interessi pubblici diversi, seppur parzialmente coincidenti (cfr. Cons. Stato Sez. VI, 3/5/2022, n. 3446).

Conseguentemente la mancata preventiva acquisizione della autorizzazione paesaggistica, di cui all’art. 146 d.lgs. n. 42/ 2004, incide sull’efficacia, non sulla legittimità, del titolo edilizio; l’autorizzazione paesaggistica, si atteggia quindi alla stregua di una condizione di efficacia, con la conseguenza che i lavori non possono essere iniziati, finché non intervenga il parere della Sovrintendenza (cfr. Consiglio di Stato, sezione IV, 11 aprile 2023, n. 3638), parere rispetto al quale l’amministrazione comunale ha solo un potere di conformazione.

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