Realizzazione impianti eolici: il paesaggio costituisce una componente qualificata ed essenziale dell’ambiente

Consiglio di Stato, Sez. IV, Sent. 05.03.2025 n. 1887

Il motivo è fondato.

In linea generale, il Collegio condivide la premessa della sentenza della Sezione VI, n. 1144 del 2014 secondo la quale quando vengono in rilievo opere infrastrutturali di grande impatto visivo, “il paesaggio, quale bene potenzialmente pregiudicato dalla realizzazione di opere di rilevante impatto ambientale, si manifesta in una proiezione spaziale più ampia di quella riveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo. In altri termini, il paesaggio si manifesta in tali casi quale componente qualificata ed essenziale dell’ambiente, nella lata accezione che di tale bene giuridico ha fornito l’evoluzione giurisprudenziale, anche di matrice costituzionale (tra le tante, Corte Cost. 14 novembre 2007, n. 378).”

Inoltre, non vi è dubbio che nel caso in esame – trattandosi di aree contermini a ad altre vincolate ai sensi dell’art. 142 del Codice e ad aree SIC – debba essere applicato l’Allegato 4 al d.m. 10 settembre 2010 che precisa, al punto 3, che “l’impatto visivo è uno degli impatti considerati più rilevanti fra quelli derivanti dalla realizzazione di un campo eolico”.

Al punto 3.1. dello stesso Allegato, si richiede espressamente al soggetto proponente un’analisi del territorio effettuata “attraverso una attenta e puntuale ricognizione e indagine degli elementi caratterizzanti e qualificanti il paesaggio, effettuata alle diverse scale di studio (vasta, intermedia e di dettaglio) in relazione al territorio interessato alle opere e al tipo di installazione prevista, fatta salva comunque la necessità, successiva al rilascio dell’autorizzazione, della scala di dettaglio ai fini delle verifiche di ottemperanza.

Le analisi debbono non solo definire l’area di visibilità dell’impianto, ma anche il modo in cui l’impianto viene percepito all’interno del bacino visivo”.

Sono, in particolare, indicati gli approfondimenti richiesti con particolare riferimento all’analisi dei livelli di tutela, all’analisi delle caratteristiche del paesaggio nelle sue diverse componenti, naturali ed antropiche; all’analisi dell’evoluzione storica del territorio; all’analisi dell’intervisibilità dell’impianto nel paesaggio; alla definizione del bacino visivo dell’impianto eolico; alla zona di influenza visiva; all’alterazione del valore panoramico del sito oggetto dell’installazione accompagnata da una simulazione delle modifiche proposte.

In aggiunta a quanto previsto dall’Allegato al d.m. 10 settembre 2010, la Regione Toscana, al fine di fornire agli operatori uno strumento di conoscenza anticipata di quello che sarà il probabile esito di un’istanza finalizzata ad ottenere il rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. n. 387 del 2003, ha inserito nel PAER un allegato nel quale sono fornite indicazioni (non prescrittive, ma comunque fortemente orientative) in ordine alle aree non idonee (ANI) ad accogliere gli impianti eolici e in particolare nelle tabelle sono indicate, inter alia, come non idonee le “aree di valore estetico percettivo la cui immagine è storicizzata, ricadenti all’interno di coni e bacini visivi”.

Il parere contrario della Soprintendenza appare descrivere l’area di intervento esattamente come un’area in cui sono presenti le caratteristiche di segno sfavorevole individuate dall’allegato al PAER.