Realizzazione pergotenda: quando è edilizia libera?

TAR Lombardia – Milano, Sez. IV, Sent. 18.01.2025 n. 185

Il manufatto oggetto di controversia risulta essere una tenda retraibile per ombreggiare una parte del cortile di pertinenza del ristorante avente dimensioni di circa 15,55 m x 2,55 m e un’altezza variabile da 2,45 m a 3,25 m ed è costituito da “1) Tenda scorrevole in plastica; 2) Porta con intelaiatura in plastica priva di serratura con apertura a ventaglio; 3) Recinzione lignea costituita da bancali posizionati in verticale; 4) Tensostruttura in alluminio fissata al suolo e imbullonata al fabbricato” (all. 3 del Comune, Legenda materiali acclusa alla planimetria, pag. 4).

Come si evince anche dal materiale fotografico prodotto in giudizio, la configurazione strutturale del manufatto e la sua destinazione a esigenze permanenti nel tempo non consentono di qualificarlo come un’opera precaria rientrante nell’edilizia libera, ma ne subordinano la realizzazione all’acquisizione di un permesso di costruire, considerato anche il collegamento funzionale con l’attività di ristorazione svolta nei locali dell’immobile cui accede (cfr. all. 1 e 3 del Comune).

Con riguardo all’asserita precarietà del bene, poi, ciò che rileva non sono le sue caratteristiche strutturali, quanto piuttosto la destinazione funzionale impressa al medesimo, ossia l’attitudine a soddisfare esigenze stabili nel tempo, anche di carattere periodico; il manufatto in questione non risulta in concreto deputato a un uso per fini contingenti, ma viene destinato a un utilizzo protratto e reiterato nel tempo, ovvero allo svolgimento di un’attività commerciale, e pertanto rientra nel novero delle nuove costruzioni (cfr. Consiglio di Stato, II, 15 marzo 2024, n. 2503).

Secondo la consolidata giurisprudenza, «la precarietà dell’opera, che esonera dall’obbligo del possesso del permesso di costruire, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera e. 5, D.P.R. n. 380 del 2001, postula infatti un uso specifico e temporalmente delimitato del bene e non ammette che lo stesso possa essere finalizzato al soddisfacimento di esigenze (non eccezionali e contingenti, ma) permanenti nel tempo. Non possono, infatti, essere considerati manufatti destinati a soddisfare esigenze meramente temporanee quelli destinati a un’utilizzazione perdurante nel tempo, di talché l’alterazione del territorio non può essere considerata temporanea, precaria o irrilevante» (Consiglio di Stato, VII, 12 dicembre 2022, n. 10847; altresì, VI, 5 luglio 2024, n. 5977; VI, 4 marzo 2024, n. 2086; VI, 27 maggio 2021, n. 4096; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 17 dicembre 2021, n. 2837; II, 21 luglio 2020, n. 1394; II, 18 giugno 2019, n. 1408; II, 4 luglio 2019, n. 1529; T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, I, 28 giugno 2016, n. 655).

Con specifico riferimento alle pergotende è stato poi evidenziato che, ai fini della loro configurazione, «è necessario che l’opera, per le sue caratteristiche strutturali e per i materiali utilizzati, non determini la stabile realizzazione di nuovi volumi/superfici utili. Deve, quindi, trattasi di una struttura leggera, non stabilmente infissa al suolo, idonea a supportare una “tenda”, anche in materiale plastico (c.d. “pergotenda”), a condizione che:

– l’opera principale sia costituita, appunto, dalla “tenda” quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata a una migliore fruizione dello spazio esterno;

– la struttura rappresenti un mero elemento accessorio rispetto alla tenda, necessario al sostegno e all’estensione della stessa;

– gli elementi di copertura e di chiusura (la “tenda”) siano non soltanto facilmente amovibili ma anche completamente retraibili, in materiale plastico o in tessuto, comunque privi di elementi di fissità, stabilità e permanenza tali da creare uno spazio chiuso, stabilmente configurato che possa alterare la sagoma ed il prospetto dell’edificio “principale” (Cons. Stato, sez. IV, 1 luglio 2019, n. 4472; sez. VI, 3 aprile 2019, n. 2206; sez. VI, 9 luglio 2018, n. 4177; sez. VI, 25 dicembre 2017, n. 306; sez. VI, 27 aprile 2016. n. 1619). In altri termini, per aversi una “pergotenda” e non già una “tettoia”, è necessario che l’eventuale copertura in materiale plastico sia completamente retrattile, ovvero “impacchettabile”, così da escludere la realizzazione di nuovo volume (su tale punto, cfr. Cons. Stato, sez. VI, 27 aprile 2021, n. 3393; Cons. Stato, sez. II, 28 gennaio 2021 n. 840)» (Consiglio di Stato, II, 6 giugno 2023, n. 5567; anche, VI, 20 novembre 2024, n. 9332; VI, 18 ottobre 2024, n. 8349; VI, 23 luglio 2024, n. 6631; II, 15 marzo 2024, n. 2503; cfr. altresì Cass. pen., III, 28 ottobre 2024, n. 39596).

Nella specie, il manufatto oggetto realizzato dalla ricorrente non può essere qualificato come opera precaria rientrante nell’edilizia libera e quindi deve rispettare le regole legate agli interventi di nuova costruzione che presuppongono il rilascio del titolo edilizio.