Consiglio di Stato, Sez. IV, Sent. 16.10.2023 n. 8998
Sul punto, il Collegio non intende discostarsi dai principi generali espressi dalla giurisprudenza amministrativa in materia di edificabilità dei lotti, anche a seguito di frazionamento degli stessi, secondo cui (Cons. Stato, sez. V, 12 luglio 2005 n. 3777)“un’area edificatoria già utilizzata a fini edilizi è suscettibile di ulteriore edificazione solo quando la costruzione su di essa realizzata non esaurisca la volumetria consentita dalla normativa vigente al momento del rilascio dell’ulteriore permesso di costruire, dovendosi considerare non solo la superficie libera ed il volume ad essa corrispondente, ma anche la cubatura del fabbricato preesistente al fine di verificare se, in relazione all’intera superficie dell’area (superficie scoperta più superficie impegnata dalla costruzione preesistente), residui l’ulteriore volumetria di cui si chiede la realizzazione” (cfr. Cons. di Stato, sez. V, 12 luglio 2004 n. 5039), a nulla rilevando che questa possa insistere su una parte del lotto catastalmente divisa (id., 28 febbraio 2001 n. 1074).
Ai fini del calcolo della volumetria realizzabile, infatti, “non rileva la circostanza che l’unico fondo del proprietario sia stato suddiviso in catasto in più particelle, dovendosi verificare (…) l’esistenza di più manufatti sul fondo dell’originario unico proprietario” (cfr. id., sez. V, 26 novembre 1994 n. 1382).
E’ evidente che i proprietari dei terreni derivati dal frazionamento del lotto hanno a disposizione la volumetria residua, tenuto conto dell’originaria edificazione e in proporzione della rispettiva quota per cui la volumetria residua va ripartita tra i vari lotti derivanti dal frazionamento in proporzione alla loro estensione.
La ripartizione della volumetria residua deve tenere conto della volumetria già insediata sul lotto in modo tale che a nessuno dei proprietari sia attribuita una volumetria maggiore di quella a cui avrebbe avuto diritto in relazione agli indici in vigore per la zona considerata.