Consiglio di Stato, Sez. VI, Sent. 09.12.2024 n. 9877
L’onere di provare la data di realizzazione di un immobile e, quindi, la preesistenza ad una certa data in cui non fosse necessario munirsi di un titolo abilitante, così come la sua consistenza originaria, grava sul privato, dovendosi fare applicazione del generale principio processuale per cui la ripartizione dell’onere della prova va effettuata secondo il principio della vicinanza della prova (cfr., Cons. di Stato sez. VI, 5 marzo 2024 n. 2187).
L’ appellante non ha dimostrato la legittimità della porzione di immobile per cui è causa, oggetto dell’istanza di sanatoria di “alcune piccole opere esterne ed interne”.
Né, in contrario, rileva che la porzione B del fabbricato di proprietà dell’appellante, lato est della porzione, sia stata rappresentata nelle pratiche edilizie presentate a far data dal 1976 con riguardo all’intero compendio immobiliare.
La rappresentazione di un manufatto abusivo nelle pratiche edilizie, aventi ad oggetto opere da eseguirsi altrove, non legittima ipso facto l’immobile.
Né l’art. 9 bis, T.U edilizia, vigente ratione temporis, richiamato dalla ricorrente, conteneva alcun riferimento, ai fini dello stato legittimo di un immobile, al titolo abilitativo disciplinante l’ultimo intervento edilizio riguardante la trasformazione dell’intero immobile.
Analogamente, l’art. 9 bis TUE, come novellato dal d.l. 76/2020, convertito con modificazioni con l. 120/2020, faceva riferimento, ai fini della individuazione dello stato legittimo di un immobile, al titolo edilizio relativo l’ultimo intervento edilizio a condizione che l’intervento avesse riguardo l’intero immobile, e sussistesse la relazione di continuità con il titolo che ha previsto la costruzione o che lo ha legittimato.
Condizioni nel caso in esame non presenti.
A sua volta, la l. 05/2024, di conversione con modificazioni, del d.l. 9/2024, stabilisce che lo stato legittimo dell’immobile è non solo “quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa” (integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali), ma anche quello stabilito dal titolo che “ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile a condizione che l’amministrazione competente, in sede di rilascio del medesimo, abbia verificato la legittimità dei titoli pregressi”
La previsione, in vigore dal 28 luglio 2024, non trova applicazione nel caso in esame risalente al dell’8/11/2018: oltre al principio secondo cui ciascun atto amministrativo deve essere adottato sulla base della situazione di fatto e della disciplina vigente al momento della sua adozione, osta il fatto che non sono stati assentiti lavori che lo abbiano interessato o investito il manufatto nella sua interezza.