Stato legittimo e “Salva casa”: sufficiente un principio di prova del titolo abilitativo

TAR Lazio – Roma, Sez. II-quater, Sent. 10.03.2025 n. 4983

Per le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto in relazione ai dedotti profili del difetto di istruttoria e di motivazione, con conseguente annullamento dell’atto impugnato e fatta salva la doverosa riedizione del potere, nel cui esercizio l’Amministrazione comunale dovrà, altresì, tenere conto della sopravvenuta normativa, ed in particolare dell’art. 9-bis, comma 1 bis, del d.P.R. n. 380/2001, introdotto dal d.l. n. 69/2024 (cd. decreto “salva-casa”, conv. in legge n. 105/2024, che disciplina la fattispecie dell’irreperibilità del titolo edilizio), nella parte in cui si stabilisce che le disposizioni relative allo stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare “si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non siano disponibili la copia o gli estremi”.