Tenda “ombrasole”: quando è edilizia libera?

Consiglio di Stato, Sez. V, Ord. 26.11.2024 n. 9500

Nella specie, invero, come condivisibilmente statuito dalla sentenza appellata: “gli elementi posti a copertura e a parziale chiusura perimetrale dell’area de qua non si rivelano stabili e permanenti, trattandosi di opere (pedana mobile, tenda ombrasole retrattile e paraventi apribili: v. documentazione fotografica in atti), che hanno, all’evidenza, funzione accessoria e di arredo dello spazio esterno, oltre ad essere precarie, in quanto facilmente amovibili”. Si rientra nell’ipotesi di attività di edilizia libera “in ragione dell’inesistenza di uno spazio chiuso stabilmente configurato”, non essendo l’insieme “qualificabile come organismo edilizio connotantesi per la creazione di nuovo volume o superficie” (nello stesso senso, cfr. Cons. Stato, VI, 27 settembre 2022, n. 8320; II, 28 gennaio 2021, n. 840; VI, 12 marzo 2020, n. 1783; 14 ottobre 2019, n. 6979; 27 aprile 2016, n. 1619).

Basta, dunque, il richiamo alla consolidata giurisprudenza di questo Consiglio, secondo cui: “La copertura e la parziale chiusura perimetrale, derivanti dalla realizzazione di una pergotenda, …, non si rivelano stabili e permanenti, a motivo del carattere retrattile delle tende stesse. Non essendovi uno spazio chiuso stabilmente configurato, non si è conseguentemente realizzato un nuovo volume o superficie, e tanto meno una copertura o tamponatura di una costruzione, una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio ovvero una ristrutturazione edilizia in senso tecnico” (Cons. Stato, VI, 27 aprile 2021, n. 3393). Ed invero: “hanno carattere pertinenziale e, come tali, non debbono essere assistite da permesso di costruire, le opere che hanno finito per sostituire una preesistente tenda parasole di un esercizio commerciale … , atteso che la struttura realizzata, pur essendo indubbiamente più stabile e “pesante” rispetto alla tenda parasole di cui ha preso il posto, è palesemente destinata ad assolvere alla medesima funzione di essa, non essendo, per entità e caratteristiche, idonea ad integrare la nozione di “porticato” o di “veranda”; in particolare, detta struttura è insuscettibile di costituire un volume autonomo e aggiuntivo rispetto all’esercizio commerciale cui accede. Ne discende che l’opera in questione va qualificata come mera pertinenza rispetto all’edificio, in quanto tale non necessitante il previo rilascio di concessione edilizia (oggi permesso di costruire” (Cons. Stato, IV, 17 maggio 2010, n. 3127).