TAR Lazio – Roma, Sez. IV-ter, Sent. 18.12.2023 n. 19114
Ai fini della classificazione dell’intervento non risulta decisiva la natura interrata dei locali, pur sempre ricavati attraverso il recupero di uno spazio tombato, in precedenza inaccessibile, con conseguente incremento della volumetria complessiva dell’immobile. È pacifico, del resto, che “l’esecuzione di volumi, anche se completamente interrati è qualificabile come “nuova costruzione”, così come espressamente stabilito dall’art. 3 lettera e1) d.p.r. n. 380/01, e, pertanto, ai sensi dell’art. 10 del medesimo testo normativo, deve essere assentita necessariamente con permesso di costruire” (Tar Lazio, Roma, sez. I, 30 agosto 2012, n.7396; nello stesso senso, Tar Abruzzo, Pescara, sez. I, 07 ottobre 2019, n. 235). Anche ai sensi della normativa paesaggistica, il divieto di incremento dei volumi esistenti viene riferito indistintamente a qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volumetria, senza potersi distinguere tra volume interrato e volume fuori terra (ex multis, Cons. St., sez. IV, 31 agosto 2023, n. 8097; sez. II, 25 aprile 2023, n. 4123).
Appurato, dunque, che trattasi di un intervento realizzato in area vincolata e non riconducibile agli “abusi minori” (di cui di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell’allegato 1 alla l. 326 del 2003) in quanto di nuova costruzione, il diniego di condono costituiva esito ex lege obbligato del procedimento (cfr. supra par. 5), senza che l’amministrazione fosse tenuta a svolgere ulteriori valutazioni.
Ininfluente, appare, dunque, anche l’asserita conformità dell’intervento con le prescrizioni urbanistiche di zona, valorizzata nel terzo motivo di ricorso. Infatti, a ritenere sussistente detta conformità, l’intervento potrebbe al più essere classificato nella di tipologia 2 dell’allegato 1 alla legge 326 del 2003 (“Opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio, ma conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici alla data di entrata in vigore del presente decreto”) e sarebbe ugualmente non condonabile in area vincolata, stante la preclusione posta dall’art. 32, commi 26 e 27 della medesima legge e dall’art. 3, comma 2, lett. b) della l. reg. 12/2004.