“Terzo condono” ed istanza di compatibilità paesaggistica: l’inerzia della Soprintendenza non costituisce silenzio-assenso

TAR Sicilia – Palermo, Sez. V, Sent. 14.01.2025 n. 89

Ebbene, secondo il Collegio, pur essendo condivisibili le premesse di cui ai precedenti punti 1) e 2), appare non necessitata e comunque errata la conclusione cui si perviene al punto 3) del predetto sillogismo giuridico.

Effettivamente il CGA, nel parere richiamato al precedente punto 1), ha ritenuto che in Sicilia non trovi applicazione l’art. 32 della L. 47/1985 così come modificato dall’art. 32 c. 43 della L.326/2003, ma questo significa soltanto che in Sicilia non vige il meccanismo del silenzio diniego introdotto dall’art. 32 c. 43 della L. 326/2003, non certo che debba valere l’opposto meccanismo del silenzio-assenso.

Per contro, l’istituto del silenzio-assenso richiamato dall’art. 17, comma 6, l.r. 4/2003 (a tenore del quale “Gli enti di tutela di cui ai commi 8 e 10 dell’articolo 23 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37 devono rilasciare il proprio parere entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data di ricezione della richiesta ed entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per le richieste già presentate agli enti prima di tale data; decorsi tali termini il parere deve intendersi favorevolmente reso”) opera esclusivamente con riferimento alle istanze “di concessione in sanatoria e di autorizzazione edilizia in sanatoria presentate entro i termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, come recepita dalla legge regionale 10 agosto 1985, n. 37 nonché alla legge 23 dicembre 1994, n. 724, alla legge regionale 29 febbraio 1980, n. 7 e alla legge regionale 18 aprile 1981, n. 70, che alla data di entrata in vigore della presente legge non sono ancora state definite con l’emissione del relativo provvedimento”, per le quali “il richiedente la concessione o autorizzazione in sanatoria può presentare apposita perizia giurata a firma di un tecnico abilitato all’esercizio della professione” (art. 17, comma 1, l.r. 4/2003).

Ciò significa che l’ambito di applicazione dell’art. 17, l.r. 4/2003, per espressa previsione normativa, è circoscritto alle istanze di c.d. “primo” e “secondo” condono (ossia quelle presentate rispettivamente in base alle leggi del 1985 e del 1994), mentre non concerne il “terzo” condono edilizio (quello del 2003), che pertanto esula dalla finestra temporale considerata dalla norma. Ne segue che l’istanza di condono ex d.l. 269/2003, presentata dai ricorrenti in data 31.04.2004, non può ritenersi ricompresa nell’ambito di applicazione dell’art. 17, comma 6, l.r. 4/2003, di modo che non è consentito agli odierni istanti giovarsi del regime del silenzio significativo ivi regolato.

Ma anche laddove si ritenesse in ipotesi possibile estendere in via analogica – a dispetto del chiaro dato testuale dell’art. 17, comma 1, l.r. 4/2003 e della eccezionalità generalmente riconosciuta alle normative condonistiche – il disposto dell’art. 17, comma 1, l.r. 4/2003 alle istanze di c.d. “terzo” condono proposte ai sensi dell’art. 32, L. 326/2003, non di meno bisognerebbe tener conto dei limiti di operatività che, in materia paesaggistica, il meccanismo del silenzio assenso incontra nell’ordinamento regionale in seguito alla legge regionale n. 5/2011. È stato, infatti, di recente chiarito dalla giurisprudenza amministrativa del Giudice di appello che “in materia paesaggistica non si applica il meccanismo del silenzio assenso ai sensi dell’art. 20, comma 4, della legge 241/1990. E’ pur vero che, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 23, commi 11 e 13 della legge regionale n. 37/1985, e 17, comma 6, della legge regionale n. 4/2003, in caso di richiesta di sanatoria per abusi edilizi in zona vincolata, in passato era stato previsto il meccanismo del silenzio assenso decorso il termine di centottanta giorni; tuttavia è anche vero che il predetto meccanismo del silenzio assenso, in materia paesaggistica, è oramai stato abrogato nell’ordinamento siciliano, a seguito dell’art. 7, comma 1, della legge regionale n. 5/2011, che ha disposto il rinvio dinamico all’articolo 20 della legge n. 241/1990” (CGA, sez. giur., 5 maggio 2023, n. 322; conforme CGA, sez. giur., 22 gennaio 2024, n. 49).

Nel caso di specie, il silenzio-assenso non può pertanto ritenersi formato ai sensi dell’art. 17, comma 6, l.r. 4/2003 sull’istanza volta al rilascio del parere di compatibilità paesaggistica inoltrata alla competente Soprintendenza nel 2013 e successivamente reiterata nel 2018 e nel 2021, atteso che, per quanto si è appena visto, il meccanismo del silenzio-assenso previsto dalla normativa invocata risultava essere stato abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore della l.r. 5/2011.

È poi vero quanto affermato dai ricorrenti al punto 2) del preimpostato sillogismo, ossia che il testo ad oggi vigente dell’art. 32 della L. 47/1985, di riferimento anche per il terzo condono, è quello che risulta dall’art. 23 della L.R. n. 37/1985, che a sua volta non prevede la formazione del silenzio rifiuto sull’istanza di compatibilità paesaggistica. Ed invero, la norma da ultimo citata stabilisce ai commi 11 e 13 quanto segue:

Per le costruzioni che ricadono in zone vincolate da leggi statali o regionali per la tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici, ambientali, igienici, idrogeologici, delle coste marine, lacuali o fluviali, le concessioni in sanatoria sono subordinate al nulla – osta rilasciato dagli enti di tutela sempre che il vincolo, posto antecedentemente all’ esecuzione delle opere, non comporti inedificabilita’ e le costruzioni non costituiscano grave pregiudizio per la tutela medesima;

(…)

I predetti enti di tutela debbono assumere le loro determinazioni entro 180 giorni dalla richiesta”.

Tuttavia, la disposizione considerata non prevede neppure la formazione del silenzio-assenso sull’istanza di compatibilità paesaggistica, per cui, in mancanza di una espressa previsione di silenzio significativo, non resta che interpretare l’inerzia della Soprintendenza nei termini ordinari del silenzio-inadempimento.

Quindi, il secondo motivo di ricorso è fondato solo in parte, essendo la impugnata nota della Soprintendenza meritevole di censura nella parte in cui ha ritenuto operare l’istituto del silenzio-rifiuto introdotto dall’art. 32 c. 43 della L.326/2003, mentre la nota impugnata è legittima laddove esclude la formazione del silenzio assenso sull’istanza di autorizzazione paesaggistica. Entro questi termini, la nota prot. n. 755 del 18.01.2022 emessa dalla Soprintendenza BB.CC.AA. va dunque annullata, con conseguente onere dell’autorità tutoria, agli effetti conformativi, di concludere con un provvedimento espresso il procedimento avviato su istanza di parte volto ad ottenere il rilascio del parere di compatibilità paesaggistica per la pratica di condono per cui è causa.