TAR Campania – Napoli, Sez. II, Sent. 14.02.2025 n. 1221
Il ricorso è immeritevole di accoglimento.
Diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente non può dubitarsi della necessità, nella specie, del permesso di costruire, atteso che le rilevanti dimensioni della tettoia, tali da alterare le caratteristiche dell’immobile, ne escludono la natura pertinenziale (Cons. Stato, Sez. VII, 12/12/2022, n. 10897).
A tal proposito, Cons. Stato Sez. VI, 27 gennaio 2021, n. 813 ha rilevato: “[…] – secondo la consolidata giurisprudenza della Sezione, il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di una tettoia è necessario quando, per le sue caratteristiche costruttive, essa sia idonea ad alterare la sagoma dell’edificio; l’installazione della tettoia è invece sottratta al regime del permesso di costruire ove la sua conformazione e le ridotte dimensioni ne rendano evidente e riconoscibile la finalità di mero arredo e di riparo e protezione dell’immobile cui accedono” e ancora “la realizzazione di una tettoia in aderenza alla parete verticale di un manufatto preesistente è, infatti, idonea a costituire un collegamento qualificato con il relativo immobile – anche ove non imbullonata alla parete verticale dell’edificio cui accede, ma al suolo – di cui modifica la sagoma e costituisce un ampliamento, con conseguente creazione di nuova volumetria. Come precisato da questo Consiglio, infatti, “una tettoia (…), collegata al muro di un edificio preesistente, fa corpo con la cosa principale a cui aderisce, di cui modifica la sagoma e ne comporta l’ampliamento, creando nuova volumetria e, pertanto, necessita di un adeguato titolo di autorizzatorio (cfr. Cons. St. n. 6493 del 2012; Cons. St. n. 3939 e n. 4997 del 2013)” (Cons. Stato, Sez. VI, 18/1/2021, n. 561; Sez. VI, 7/10/2019, n. 6760).