Consiglio di Stato, Sez. VI, Sent. 11.07.2023 n. 6774
La vigente normativa urbanistica, infatti, non pone alcun obbligo in capo all’autorità comunale, prima di emanare l’ordinanza di demolizione, di verificarne la sanabilità ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001 e tanto si evince chiaramente dagli artt. 27 e 31, del medesimo d.P.R. n. 380 cit., che obbligano il responsabile del competente ufficio comunale a reprimere l’abuso, senza alcuna valutazione di sanabilità, nonché dallo stesso art. 36 che rimette all’esclusiva iniziativa della parte interessata l’attivazione del procedimento di accertamento di conformità urbanistica (cfr. Consiglio di Stato sez. VII, 03/01/2023, n.111; Consiglio di Stato sez. VI, 20/07/2021, n.5457).