TAR Catanzaro, 09.11.2018 n. 1888
La valutazione ambientale strategica (Vas) ha la finalità di guidare l’amministrazione nell’effettuazione delle scelte discrezionali da compiersi nei procedimenti volti all’approvazione dei piani e dei programmi, in modo da far sì che tali scelte siano sempre orientate a garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente; per assicurare il raggiungimento di questo scopo, si è previsto che la procedura della Vas sia concomitante a quella che ha per oggetto l’approvazione dei piani e dei programmi sì da favorire sin da subito l’emersione e l’evidenziazione dell’interesse ambientale (cfr. Cons. St., sez. IV, 26 febbraio 2015, n. 975; id., sez. IV, 20 maggio 2014, n. 2569).
La disciplina della valutazione ambientale strategica (Vas) integra attuazione della Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente.
L’art. 1 della normativa europea delinea gli obiettivi perseguiti: garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente.
Per fare ciò, alcuni piani e programmi, i quali possono avere un significativo impatto sull’ambiente e che sono meglio individuati all’art. 3, sono assoggettati a una valutazione ambientale, secondo il seguente iter.
Innanzitutto, deve essere redatto un rapporto ambientale in cui siano individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l’attuazione del piano o del programma potrebbe avere sull’ambiente nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano o del programma (art. 5).
La proposta di piano o di programma ed il rapporto ambientale devono essere messi a disposizione delle autorità preposte alla tutela dell’ambiente e del pubblico, i quali devono disporre tempestivamente di un’effettiva opportunità di esprimere in termini congrui il proprio parere sulla proposta di piano o di programma e sul rapporto ambientale che la accompagna, prima dell’adozione del piano o del programma o dell’avvio della relativa procedura legislativa (art. 6).
In fase di preparazione del piano o del programma e prima della sua adozione o dell’avvio della relativa procedura legislativa si prendono in considerazione il rapporto ambientale e i pareri espressi dalle autorità preposte alla tutela dell’ambiente e del pubblico.
La direttiva 2001/42/CE impone agli Stati membri di adottare degli strumenti grazie ai quali, allorché si debba porre in essere un piano o un progetto che possa avere significativi impatti sull’ambiente, il soggetto procedente sia informato della natura e del grado di tale impatto, al fine di assumere una decisione consapevole anche sotto il profilo ambientale.
La disciplina nazionale appare coerente con il quadro delineato dalla normativa europea.
L’art. 5, comma 1, lett. a), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, contenente norme in materia di ambiente, definisce come valutazione ambientale di piani e programmi (valutazione ambientale strategica, Vas) come “il processo che comprende (…) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l’elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l’espressione di un parere motivato, l’informazione sulla decisione ed il monitoraggio”.
Le modalità di svolgimento della Vas sono delineate nel successivo art. 11, per cui la valutazione ambientale strategica è avviata dall’autorità procedente contestualmente al processo di formazione del piano o programma e comprende lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l’elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni, la decisione, l’informazione sulla decisione, il monitoraggio.
L’autorità competente (cioè l’autorità preposta alla tutela dell’ambiente individuata dalla legge), esprime, tenendo conto della consultazione pubblica, dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, un proprio parere motivato sulla proposta di piano e di programma e sul rapporto ambientale nonché sull’adeguatezza del piano di monitoraggio e con riferimento alla sussistenza delle risorse finanziarie (artt. 11 e 15).