TAR Calabria – Catanzaro, Sez. II, Sent. 25.05.2023 n. 811
La giurisprudenza consolidata (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 16 marzo 2020 n. 1848) ha chiarito che la valutazione della sanabilità delle opere incluse nell’istanza presentata ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001, nel caso in cui nella stessa area di pertinenza coesistano altre opere abusive non considerate dall’interessato nella predetta istanza, ma pur sempre funzionalmente collegate alle prime, non può non includere la verifica circa la sanabilità delle altre opere edilizie abusivamente realizzate, atteso che lo scrutinio sulla “doppia conformità” non può che essere complessivo (Cons. Stato, Sez. VI, 4 febbraio 2019, n. 843).
Qualora le opere abusive siano tra loro connesse, dando luogo ad un intervento unitario, l’istante è tenuto a scegliere tra l’integrale ripristino dello stato dei luoghi, mediante la demolizione e rimozione di tutte le opere accertate come abusive dall’amministrazione, ovvero la presentazione dell’istanza di accertamento di conformità riferita al complessivo intervento abuso, unitariamente considerato, sempre che lo stesso sia conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della sua realizzazione e al momento di presentazione della domanda.
L’art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001, del resto, regola la sanatoria avuto riguardo all’intervento abusivo e non alla singola opera abusiva.