TAR Campania – Salerno, Sez. IV, Sent. 17.01.2024 n. 450
Rileva, peraltro, il Collegio per quanto attiene alla pretesa di parte ricorrente di ottenere una valutazione “frazionata” dell’abuso, in modo da evitare il superamento del limite di cubatura previsto dalla legge per godere del condono, che nel caso di specie viene in rilievo, all’evidenza, un unico edificio su più piani, sicché la considerazione atomistica delle parti in cui esso si compone risulta preclusa dalla necessità di dar corso a un esame globale dell’abuso, come più volte posto in risalto dalla giurisprudenza; in termini: “La valutazione di un intervento edilizio consistente in una pluralità di opere deve effettuarsi in modo globale, atteso che la considerazione atomistica dei singoli interventi non consentirebbe di comprendere l’effettiva portata dell’operazione. In caso di abuso edilizio, infatti, non è dato scomporre una parte per negare l’assoggettabilità ad una determinata sanzione demolitoria, in quanto il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio deriva non da ciascun intervento a sé stante bensì dall’insieme delle opere nel loro contestuale impatto edilizio e nelle reciproche interazioni. E ciò vieppiù nel caso di opere che vanno ad inserirsi in un contesto territoriale protetto, come nel caso di specie” (cfr. T.A.R. Napoli, (Campania) sez. VI, 03/04/2023, n.2090).